Gli Ufficiali di Polizia Municipale non rispondono di omissione

1 Gli Ufficiali di Polizia Municipale non rispondono di omissione

Non sussiste l’omissione in atti di ufficio (art. 328 c.p.) quando viene omesso un atto che non si presenta quale “doveroso”, quantomeno sotto il profilo della sua emanazione. Gli Ufficiali di Polizia Municipale che svolgono tutte le attività possibili e compatibili con le risorse finanziarie del Comune, non rispondono di omissione. Avvocato difensore l'avvocato penalista di Bari Antonio Maria La Scala.