La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

1 La riforma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Sammichele di Bari (BA), 31 Maggio 2013 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” in collaborazione con l’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia – Sezione di Sammichele di Bari) ha organizzato il convegno dal tema: “LA RIFORMA DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”.
Intervento di saluti: Dott. Filippo Boscia, Sindaco di Sammichele di Bari.
Relatori: Dott. Michele Emiliano, Sindaco di Bari; Dott. Marco D’Agostino, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi; Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Penalista del Foro di Bari e Docente di diritto penale presso l’Università Lum “Jean Monnet” di Casamassia (BA), nonché Presidente dell’Associazione Gens Nova; Cap. Dott. Luigi Mario Paone, Comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli (BA).
Ha introdotto e moderato: M.A. Cav. Giovanni Sportelli, Presidente della Sezione A.N.F.I. “Col. Nino Carenza” di Sammichele di Bari (BA).
Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, sono state apportate consistenti modifiche alla disciplina dei reati dei pubblici agenti contro la P.A.
Per comprendere la ratio che ha guidato il legislatore, occorre preliminarmente evidenziare il contesto socio-politico in cui è maturata la riforma e, successivamente, l’intervenuta metamorfosi quantitativa e qualitativa del fenomeno corruttivo.
E’ da tempo acquisito nelle analisi degli organismi internazionali che un efficace contrasto alla corruzione richiede una politica integrata, volta al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo ed alla contestuale introduzione di strumenti di prevenzione idonei ad incidere in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione.
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Sul piano quantitativo, emerge come esso sia divenuto ormai un fenomeno a larghissima diffusione e non più episodico. In particolare, il raffronto tra i dati giudiziari e quelli relativi alla percezione del fenomeno corruttivo – forniti, tra gli altri, da Transparency International e Banca mondiale - induce a ritenere la sussistenza di un rapporto inversamente proporzionale tra corruzione “praticata” e corruzione “denunciata e sanzionata”: mentre la seconda si è in modo robusto ridimensionata, la prima è ampiamente lievitata.
Ciò che tuttavia più rileva è la metamorfosi criminologica del fatto corruttivo di tipo “qualitativo”, destinata ad incidere sui soggetti del patto corruttivo e sul contenuto del pactum sceleris.
Quanto ai soggetti, il fatto di corruzione, perdendo sovente il suo tradizionale carattere duale, si connota per il coinvolgimento di soggetti ulteriori, destinati a svolgere funzioni di intermediazione e di filtro.
In relazione a tale tipologia di condotte il legislatore ha introdotto la nuova figura di reato di traffico di influenze illecite, non conosciuta in precedenza nella tradizione normativa italiana ma oggetto di precisi obblighi di incriminazione di matrice internazionale.
Quanto al contenuto del patto corruttivo, le inchieste hanno messo in evidenza che non di rado:
- il pubblico agente corrotto si impegna non già ad adottare un atto del proprio ufficio, quanto piuttosto a far valere il suo peso istituzionale sul pubblico agente competente all’emanazione dell’atto cui è interessato il corruttore, esercitando un’attività di influenza;
- la prestazione resa dal corrotto, lungi dal materializzarsi in un’attività ben determinata, quale l’adozione di uno specifico atto amministrativo, finisce per “rarefarsi”, avendo ad oggetto la generica funzione o qualità del pubblico agente, il quale si impegna ad assicurare protezione al corruttore nei suoi futuri rapporti con l’amministrazione;
- la stessa tangente, anziché consistere nella classica dazione di denaro, è occultata da articolati meccanismi di triangolazione.
La novella ha risposto a tali evidenze con l’introduzione della corruzione per l’esercizio della funzione, nuova figura di reato – prevista al riscritto art. 318 c.p. e di fatto già “anticipata” in via interpretativa dalla giurisprudenza della Cassazione – che consente la reazione dell’ordinamento penale ogni volta che si concretizzi il pericolo di asservimento della pubblica funzione ad interessi privati, senza legare la punibilità alla precisa individuazione di una specifica condotta oggetto dell’illecito mercato, consentendo la punizione di entrambe le parti del pactum sceleris, in ragione del semplice mercimonio della pubblica funzione.
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La riforma in parola, poi, è intervenuta in modo significativo anche in sede di riscrittura ed integrazione di ipotesi criminose già contemplate (prima tra tutte la concussione, oggetto di un significativo intervento modificativo di cui si è detto nella trattazione delle fattispecie previste dagli artt. 317 e 319 quater c.p.).
Infine, sempre in ossequio alle evidenziate esigenze repressive, deve registrarsi un inasprimento di alcune delle pene previste per questo genere di reati.
Nel corso del convegno è stata affrontata la tematica prendendo in esame la nuova disciplina della concussione;
il rapporto tra vecchie e nuove previsioni incriminatrici; l'induzione indebita a dare o promettere utilità: le ragioni sottese all'introduzione della nuova fattispecie; i rapporti con la previgente concussione per induzione; la condotta di induzione; la c.d. concussione ambientale; i rapporti con le altre fattispecie di reato; la corruzione; la concussione per costrizione; la concussione, confisca per equivalente e profitto della confisca reale (Cass. Sez. Un., 6 marzo 2008, n. 10280; Cass. pen. Sez. un., 25 ottobre 2005, n. 41936); il traffico di influenze illecite (vedasi anche Convenzione delle Nazioni Unite sulla corruzione del 2003, c.d. Convenzione di Merida, e dalla Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa nonché l'art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo); profili successori; rapporti con altri reati; rapporti con il millantato credito; rapporti con la corruzione.
L’evento con ingresso libero ed il riconoscimento di nr. 4 crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, si è svolto presso il Salone della Biblioteca Comunale di Sammichele di Bari - Via A. Diaz n. 35, con inizio alle ore 17:30.