I reati sessuali: profili giuridico-normativi e aspetti medico-legali

1 I reati sessuali: profili giuridico-normativi e aspetti medico-legali

Bari, 08 Febbraio 2013 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha organizzato e realizzato il convegno dal tema: “I REATI SESSUALI: PROFILI GIURIDICO-NORMATIVI E ASPETTI MEDICO LEGALI”.
Interventi di saluto: Avv. Emmanuele Virgintino, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari.
Interventi di relazione: Prof. Francesco Introna, Ordinario di Medicina Legale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Bari (“Accertamenti medico-legali nei reati sessuali con analisi dei segni di violenza presenti sul corpo di chi è stato vittima di abusi”); Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Penalista del Foro di Bari e Presidente Nazionale Gens Nova (“Atti sessuali con minorenne e correlata normativa a tutela dei minori”); Avv. Maria Giovanna Del Vecchio, Socia Gens Nova e Avvocato del Foro di Bari (“Struttura del reato di violenza sessuale con estensione al reato di violenza sessuale di gruppo”).
Il convegno è stata un’occasione per affrontare ed approfondire gli aspetti giuridici e sostanziali dei reati che riguardano la specifica materia. Nel corso del tempo la normativa sui reati sessuali ha subìto una significativa evoluzione: basti pensare che un tempo la violenza sessuale era considerata non già un reato contro la persona, bensì contro la “morale pubblica”.
Si è dovuto attendere il 1996 con la Legge n. 66 per la riforma dell’intero assetto normativo in materia; con essa, finalmente, la violenza sessuale diventa “delitto contro la persona”. Non si è in presenza di una mera variazione formale, ma del riconoscimento della sessualità quale diritto della persona umana, della sua totale libertà di esprimere un aspetto fondamentale della propria vita.
Attualmente, nel nostro Codice Penale, il reato di violenza sessuale è disciplinato dagli articoli dal 609 bis al 609 decies.
Nella nozione di “violenza sessuale” rientrano anche gesti che possono essere considerati di minore lesività, quali, a mero titolo esemplificativo, “la toccatina repentina ed insidiosa” (Cass. Sent. N. 22840/2007) o il “bacio”, in quanto, ai fini della configurabilità del reato è richiesto che vi sia il fine di concupiscenza (il quale sussiste anche nel caso in cui l’agente non ottiene il soddisfacimento sessuale) e che la condotta compiuta dall’agente sia concretamente idonea a ledere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, nella sua sfera sessuale (Cass. Sent. N. 19718/2007).
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E’ fondamentale, quindi, che il consenso al rapporto sessuale – necessario anche tra coniugi – debba essere certo, inequivocabile e non debba subire interruzioni, poiché la dignità e la libertà, sia fisica che psichica della persona devono avere massima tutela. Ne discende che se un soggetto , in un primo momento è d’accordo all’atto sessuale, ma successivamente ha un ripensamento e manifesta il suo dissenso, l’altra parte ha il dovere di attenervisi.
E’ stata focalizzata l’attenzione sul tema dei rapporti sessuali con o tra minori. Si configura il reato di atti sessuali con minorenni, anche con il consenso del minore, nell’ipotesi in cui si hanno rapporti sessuali: 1) con minori di 14 anni, quando il fatto è compiuto da persona maggiorenne [ovvero, che ha compiuto gli anni 18]; 2) con minori di 13 anni, in qualsiasi caso, anche tra partner entrambi minorenni; 3) con minori di 16 anni, quando il fatto è compiuto da persona maggiorenne cui il minore è affidato per ragioni di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza; 4) con minori di 18 anni, quando il fatto è compiuto dal genitore (sia biologico che adottivo), dall’ascendente o dal tutore del minore, o da altra persona che convive con una delle precedenti figure.
Altro aspetto complesso riguarda la valutazione della condotta di chi assiste passivamente alla violenza sessuale, senza prendervi materialmente parte. Si ha, infatti, un’ipotesi di mera connivenza, non sufficiente per muovere un rimprovero ex art. 110 c.p., allorquando il soggetto si limiti ad adottare un comportamento meramente negativo, ossia rimanga inerte nonostante la consapevolezza della commissione di un reato da parte di altri, in assenza di un obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell’evento tipico descritto dalla norma incriminatrice, sempre che l’inerzia non possa essere valutata, alla luce delle risultanze probatorie, come adesione all’azione criminosa compiuta da altri ovvero come strumento per agevolarla.
Diversamente verrà integrata un’ipotesi di concorso nel reato materialmente commesso da altri tutte le volte in cui il soggetto terzo dia un contributo causalmente significativo alla realizzazione del fatto reato, aderendo all’azione criminosa altrui, agevolando l’autore dell’illecito penale ovvero fornendogli stimolo o maggiore sicurezza nell’esecuzione dell’azione criminosa (così Trib. Torino, Sez. V, 19.07.2011).
Non necessariamente, quindi, l’assistere rimanendo inerte ad una violenza sessuale determina il concorso in tale delitto (basti pensare a chi assista, per strada, ad uno stupro: è moralmente riprovevole la condotta del passante che assiste indifferentemente alla violenza, ma non sufficiente a fondare una sua responsabilità per concorso nel delitto).
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Tuttavia vi sono casi giurisprudenziali di senso opposto, nei quali i giudici hanno riconosciuto la responsabilità penale anche nella semplice inerzia del soggetto che assiste ad atti del genere.
Un'altra fattispecie di ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale è la violenza sessuale di gruppo, prevista dall’art. 609 octies c.p., che consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale.
Perché si versi, infatti, in un’ipotesi di violenza sessuale di gruppo è necessario che due o più persone costringe taluno, con violenza, minaccia o abuso di autorità, ovvero abusando delle condizioni fisiche o psichiche della persona offesa o traendola in inganno mediante sostituzione di persona, a compiere o subire atti sessuali. La giurisprudenza ha, in proposito, evidenziato come la ratio dell’art. 609 octies c.p. sia quella di tutelare con maggior vigore la vittima di una violenza sessuale che percepisca la contestuale presenza di più persone nel momento in cui viene compiuto l’abuso, presumendo che la percezione della presenza di anche un solo soggetto in più dell’autore dell’abuso, nel momento in cui questo viene realizzato, determini una maggiore intimidazione della vittima, riducendo o eliminando la sua capacità di reagire (Cass. Pen., Sez. VII, 05.05.2011, n. 23988).
Sarà, infine, configurabile un concorso in violenza sessuale di gruppo per tutte quelle condotte di agevolazione morale o materiale ancorché non determinino la percezione da parte della vittima della presenza del concorrente al momento e sul luogo del fatto, sempre che la violenza sia realizzata da più persone riunite (Cass. Pen., Sez. III, 01.04.2008, n. 20279).
Per quanto concerne l’aspetto medico-legale è stata evidenziata particolare attenzione sulla necessità si procedere, nell’immediatezza dei fatti denunciati, a scrupolosi esami clinici sulle vittime, nonché all’espletamento di tutte quelle operazioni peritali che devono essere compiute da personale altamente qualificato. Il rischio, in assenza di tali indagini, è di vanificare la possibilità di trovare realmente il “colpevole", nonché di aumentare le probabilità che, in sede processuale, lo stesso possa essere assolto sulla scorta di prove incerte o insussistenti. Tutti gli atti investigativi, al contrario, devono tendere alla raccolta di elementi probatori che possano portare ad un solido impianto processuale. Necessaria, dunque, appare la formazione di personale di Polizia Giudiziaria specializzato, sia nella fase di pronto intervento, che in quella investigativa vera e propria.
Risulta pertanto fondamentale, espletare le suddette indagini con estrema attenzione e professionalità, anche per evitare di individuare “falsi colpevoli”, additando come “mostri” soggetti, in realtà, estranei ai fatti.
L’evento con ingresso libero e il riconoscimento di n. 4 crediti formativi, si è svolto presso la Sala Consiliare della Provincia di Bari – Lungomare Nazario Sauro n. 29, con inizio alle ore 16:00.