Luci ed ombre della nuova normativa a tutela delle donne

1 Luci ed ombre della nuova normativa a tutela delle donne

Trani (BT), 06 Febbraio 2014 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” in collaborazione con l’Associazione Avvocati di Barletta “Sabino Casamassima”, ha organizzato il convegno dal tema: “LUCI ED OMBRE DELLA NUOVA NORMATIVA A TUTELA DELLE DONNE”.
Intervento di saluto: Avv. Francesco Logrieco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati d Trani.
Ha introdotto e moderato la Dott.ssa Francesca Romana Rizzi.
Interventi di relazione: Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Penalista del Foro di Bari, Docente di Diritto Penale presso l’Università L.U.M. “Jean Monnet” di Casamassima (BA) nonché Presidente Nazionale dell’Associazione Gens Nova (“Principali novità introdotte dalla Legge 15 ottobre 2013 n. 119”); Dott. Luigi Scimè, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani (“Maltrattamenti in famiglia e nuovi strumenti per la tutela del coniuge-vittima: l’esperienza della Procura della Repubblica di Trani in materia”); Dott.ssa Antonella Cinquepalmi, Psicologa e Psicoterapeuta (“I volti della violenza di genere: aspetti psicologici e dinamiche relazionali”).
Sull'onda mediatica della denuncia giornalistica del crescente fenomeno della violenza sulle donne arrivate fino all'uccisione in Italia, lo scorso ottobre è stata emanata una legge che dovrebbe contrastare il femminicidio, ma la realtà ci dimostra che i casi sono in aumento.
La conversione del decreto legge licenziato il 14 agosto del 2013 dal governo ha destato tanti dubbi, basti pensare che nella stessa legge sono state previste misure di inasprimento contro il furto di rame che non si capisce cosa c'entri con una legge che doveva essere concentrata solo sul problema delle donne.
Il tutto parte dall'Onu la cosiddetta CEDAW. La Convenzione sull'Eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW - Convention Eliminating All Forms of Discrimination Against Women), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, viene intesa comunemente come carta internazionale dei diritti per le donne. Come spesso accade nel nostro Paese si ricorre alla cd. “legislazione di emergenza” e tutto ciò lascia perplessi atteso che su un tema così delicato il legislatore sia intervenuto rincorrendo i media e non su una scelta meditata.
Ecco le principali novità: Relazione affettiva. È il nuovo parametro su cui tarare aggravanti e misure di prevenzione. Sotto il profilo penale d’ora in poi la relazione tra due persone a prescindere da convivenza o vincolo matrimoniale (attuale o pregresso) diventa rilevante.
160
L’aggravante se la violenza è a danno di minorenni o donne in gravidanza. Il codice si arricchisce di una nuova aggravante comune applicabile al maltrattamento in famiglia e a tutti i reati di violenza fisica commessi in danno o in presenza di minorenni o in danno di donne incinte. Quanto all’aggravante allo stalking commesso dal coniuge, viene meno la condizione che vi sia separazione legale o divorzio. Aggravanti specifiche, inoltre, sono previste nel caso di violenza sessuale contro donne in gravidanza o commessa dal coniuge (anche separato o divorziato) o da chi sia o sia stato legato da relazione affettiva. Querela revocabile e irrevocabile. Il dilemma revocabilità/irrevocabilità della querela nel reato di atti persecutori (cd. Stalking) è sciolto fissando una soglia di rischio: se si è in presenza di gravi minacce ripetute, ad esempio con armi, la querela diventa irrevocabile. Resta revocabile invece negli altri casi, ma la remissione può essere fatta solo in sede processuale davanti all’autorità giudiziaria, e ciò al fine di garantire (non certo di comprimere) la libera determinazione e consapevolezza della vittima. Allontanamento da casa. La polizia giudiziaria se autorizzata dal pm e se ricorre la flagranza di gravi reati (tra cui lesioni gravi, minaccia aggravata e violenze) può applicare la misura precautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Braccialetto elettronico. Chi è allontanato dalla casa familiare potrà essere controllato attraverso il braccialetto elettronico o altri strumenti elettronici. Nel caso di atti persecutori, inoltre, sarà possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche. Ammonimento. Il questore in presenza di percosse o lesioni può ammonire il responsabile aggiungendo anche la sospensione della patente da parte del prefetto. Non sono ammesse segnalazioni anonime, ma è garantita la segretezza delle generalità del segnalante.
L’ammonito deve essere informato dal questore sui centri di recupero e servizi sociali disponibili sul territorio. Arresto obbligatorio in caso di flagranza. In caso di flagranza, l’arresto sarà obbligatorio anche nei reati di maltrattamenti in famiglia e stalking. Immigrate. Il permesso di soggiorno potrà essere rilasciato anche alle donne straniere che subiscono violenza, lesioni, percosse, maltrattamenti in ambito domestico. Sarà sempre però necessario un parere dell’autorità giudiziaria.
I maltrattanti (anche in caso di condanna non definitiva) potranno essere espulsi. Gratuito patrocinio. A prescindere dal reddito, le vittime di stalking, di violenza in famiglia o di mutilazioni genitali femminili potranno essere ammesse al gratuito patrocinio.
161
Nella trattazione dei processi, sarebbe prevista priorità assoluta ai reati di maltrattamenti in famiglia, stalking, violenza sessuale, atti sessuali con minori, corruzione di minori e violenza sessuale di gruppo. Le indagini preliminari non potranno mai superare la durata di un anno per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia. Creazione di Case Rifugio, Centri Antiviolenza e piani antiviolenza per la diffusione di azioni di prevenzione, educazione e formazione. Il Piano dovrà promuovere anche il recupero dei maltrattanti e sensibilizzare i media ad adottare codici di autoregolamentazione per una informazione che rispetti le donne.
E’ necessaria inoltre un’adeguata formazione e personale dedicato per i casi di violenza familiare (forze dell’ordine e tribunali) per poter permettere la capacità di distinguere tra situazioni di conflitto di coppia e di violenza.
La legge contro il cd. femminicidio interviene solo sul piano repressivo, un piano di intervento talvolta necessario per bloccare gli autori di violenze ma insufficiente per affrontare il fenomeno in tutta la sua complessità. Si continua a considerare la violenza contro le donne una questione di ordine pubblico o causa di “allarme sociale” invece che un problema culturale. E in Italia non abbiamo ancora un sistema di interventi organici tra soggetti istituzionali e centri antiviolenza, lavoro di rete, sostegno alle vittime, interventi di sensibilizzazione nelle scuole e università.
Occorre rendersi conto che il fenomeno non si possa risolvere con il carcere o con la creazione di centri, bensì intervenendo alla radice, sui modelli culturali e sociali, sulle famiglie e soprattutto sulle scuole, queste ultime in particolare come luoghi di sviluppo riguardo ad ogni forma di cultura, soprattutto della legalità in generale, attraverso la promozione di molteplici progetti.
L’evento con il riconoscimento di n. 03 crediti formativi e il patrocinio dell’Università LUM “Jean Monnet” di Casamassima (BA) e dell’Ordine degli Avvocati di Chieti, si è svolto presso la Sala Convegni della sede decentrata dell’Università LUM “Jean Monnet” di Trani, con inizio alle ore 16:00.