Nuovi strumenti nella lotta di contrasto ai reati tributari e tutela del contribuente

1 Nuovi strumenti nella lotta di contrasto ai reati tributari e tutela del contribuente

Trani (BT), 05 Ottobre 2012 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” in collaborazione con l’A.N.F.I. (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia), l’Associazione Avvocati di Barletta “Sabino Casamassima”, l’ODEC (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) di Trani, la L.U.M. (Libera Università Mediterranea) “Jean Monnet” di Casamassima (BA) e l’A.N.V.U. (Associazione Nazionale Polizia Locale d’Italia), ha organizzato il convegno dal tema:
“NUOVI STRUMENTI NELLA LOTTA DI CONTRASTO AI REATI TRIBUTARI E TUTELA DEL CONTRIBUENTE”.
Interventi per i saluti: Avv. Carlo Barracchia, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trani; Dott. Antonio Soldani, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani.
Ha introdotto e moderato la Dott.ssa Francesca Romana Rizzi.
Interventi di relazione: Dott. Luigi Scimé, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani (“Rapporti tra procedimento tributario e processo penale”); Prof. Antonio Felice Uricchio, Ordinario di diritto tributario Università degli Studi di Bari e Preside della II Facoltà di Giurisprudenza Taranto (“L’indeducibilità dei costi da reato”); Cap. Carmelo Salamone, Capitano Gruppo Guardia di Finanza BT (“Le indagini finanziarie dopo la manovra Monti”); Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Penalista del Foro di Bari, Docente di Diritto Penale presso l’Università L.U.M. “Jean Monnet” nonché Presidente Nazionale dell’Associazione Gens Nova (“La riforma dei reati tributari del settembre 2011”).
Il programma dell’evento ha avuto inizio con una breve introduzione a cura della Dott.ssa Francesca Romana Rizzi, moderatrice dell’incontro, che ha precisato lo scopo del convegno finalizzato a mettere in luce gli aspetti critici della riforma penal-tributaria del 2011, che rischia di criminalizzare anche comportamenti privi di fraudolenza. Una riforma che, come ha sottolineato il Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, “ha da un lato inasprito il trattamento sanzionatorio per i reati tributari e dall’altro ridotto benefici di legge agli autori del reato. Ciò potrebbe comportare disparità di trattamento con altrettanti reati di pari gravità”.
Ampio il confronto che ha colto, tra le altre, le riflessioni del Dott. Luigi Scimè, in merito al rapporto tra processo penale e procedimento tributario, “due binari paralleli che allo stesso tempo, devono necessariamente avere un legame fortissimo” tenendo conto delle loro possibili e reciproche influenze.
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Anche il Prof. Antonio Felice Uricchio, Ordinario di diritto tributario dell’Università di Bari, ha sottoposto all’attenzione dei presenti un tema che sollecita riflessioni di carattere teorico e applicativo alla luce delle recenti modifiche relative a “quali sono i fatti costituente reato per applicare la indeducibilità dei costi da reato”, mentre il Cap. Carmelo Salamone, ha illustrato i dati relativi all’evolversi delle indagini finanziarie dopo la manovra Monti.
Cosa è cambiato: il Decreto Legge n.138/2011, convertito in Legge n.148/2011, ha apportato importanti modifiche alla disciplina dei reati tributari. Vediamo quali sono le soglie e i reati puniti.
In particolare c’è stato un forte abbassamento delle soglie di punibilità delle fattispecie di:
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3 del D.Lgs. n.74/2000);
dichiarazione infedele (art.4 del D.Lgs. n.74/2000);
omessa dichiarazione (art.5 del D.Lgs. n.74/2000).
Con l’introduzione della nuova legge, in tema di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni nel caso si evada un’imposta di 30.000 euro (in precedenza erano 77.468,53 euro), con riferimento a taluna delle singole imposte e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 1.000.000,00 di euro (in precedenza erano 1.549.370,70 euro).
Il delitto di dichiarazione infedele è punito con la reclusione da uno a tre anni quando congiuntamente l’imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, è superiore a 50.000,00 euro (in precedenza erano 103.291,38 euro) e l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque è superiore a 2.000.000,00 di euro (in precedenza erano 2.065.827,60 euro).
Mentre l’omessa dichiarazione è punita con la reclusione da uno a tre anni quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000,00 euro (in precedenza erano 77.468,53 euro).
La Legge n.148/2011, abrogando il comma 3 dell’art.2 e il comma 3 dell’art.8 del D.Lgs. n.74/2000, ha totalmente eliminato le ipotesi attenuate connesse alle fattispecie di utilizzazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Abrogando i commi di cui sopra, si elimina la pena ridotta della reclusione da sei mesi a due anni nel caso in cui i documenti falsi siano superiori a 154.937,07 euro.
Scatterà infatti sempre la sanzione base della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, a prescindere dagli importi indicati nelle fatture per operazioni inesistenti.
Questa modifica suscita delle perplessità sulla ragionevolezza stessa del sistema che si viene a delineare.
Infatti un contribuente che presenta una dichiarazione fraudolenta contabilizzando fatture false per poche decine di euro rischia la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, mentre se quella dichiarazione viene del tutto omessa andrà incontro alla reclusione da uno a tre anni. Senza dimenticare che per essere perseguibile, colui che omette di presentare la dichiarazione, deve evadere un’imposta superiore a 30.000,00 euro!
L’art.13 del D.Lgs. n.74/2000 prevede una riduzione della pena e la non applicazione delle pene accessorie se, “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie.
La Legge n.148/2011 è intervenuta comprimendo l’ammontare della riduzione della pena da un mezzo ad un terzo.
Il contribuente per poter beneficiare del patteggiamento in sede penale dovrà estinguere ai fini fiscali il debito tributario costituente delitto e corrispondere le sanzioni.
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È curioso il fatto che l’estinzione del debito venga richiesta anche per reati in cui non sorgono “debiti tributari” (es: occultamento di documenti contabili), per cui non si capisce come si debba comportare un contribuente che intenda beneficiare del patteggiamento.
Il timore è che la minore appetibilità della circostanza attenuante (diminuzione della pena ridotta dalla metà ad un terzo) stante la sua connessione con il “patteggiamento”, potrebbe tradursi in un minore accesso al rito alternativo e in un conseguente aumento del numero dei processi penali tributari.
Altra importante novità è stata l’introduzione del comma 2-bis dell’art.12 del D.Lgs. n.74/2000, che prescrive che per le fattispecie dichiarative (dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione), per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti e per quello di occultamento e distruzione di documenti contabili, l’istituto della sospensione condizionale della pena non si applica nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d’affari;
l’ammontare dell’imposta evasa sia superiore a tre milioni di euro.
In tema di termini di prescrizione per tutte le fattispecie dichiarative, per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti e per quello di distruzione e occultamento di documenti contabili, sono elevati di un terzo: da 6 anni passano a 8 anni. In caso di interruzione dei termini di prescrizione passano da 7 anni e mezzo a dieci anni.
Nessuna novità si registra in ordine ai termini di prescrizione previsti per le fattispecie di:
omesso versamento di ritenute certificate;
omesso versamento iva;
indebita compensazione;
sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
L’aumento dei termini di prescrizione di alcuni reati rappresenta un “incomprensibile dietrofront” rispetto a una delle principali linee di intervento della precedente riforma penaltributaria: l’omogeneizzazione dei tempi di prescrizione dei delitti tributari a quelli ordinari.
L’incontro si è concluso con il consenso di oltre duecento persone in platea ed ha visto il dibattito sull’evasione fiscale affrontato in maniera puntuale e coinvolgente.
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Positivi i commenti del Rettore dell’Università “LUM Jean Monnet” Dott. Emanuele De Gennaro, dell’Avv. Carlo Barracchia, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Trani e del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani Dott. Antonio Soldani, che hanno sostenuto l’iniziativa.
“É stato un incontro dove il contraddittorio tra i relatori ha entusiasmato il pubblico ed evidenziato punti di vista differenti su medesimi aspetti - ha dichiarato il Prof. Avv. Antonio La Scala, Presidente dell’Associazione Culturale “Gens Nova” - Ormai è chiaro che la lotta all’evasione debba avere la priorità e su questo tutti siamo d’accordo”.
L’evento formativo, patrocinato dalla Provincia BAT, ha avuto lo scopo di fornire una concreta occasione di aggiornamento professionale sulla specifica materia per gli esperti del settore (avvocati, commercialisti) e gli operatori delle forze dell’ordine che si occupano dell’accertamento degli illeciti tributari (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Ufficio Antifrode, Ufficio Antiriciclaggio, ecc.).
L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani e dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani con l’attribuzione di n. 03 crediti formativi e si è svolto presso la sede LU.M. – S.P. Andria-Trani (uscita Trani Nord), con inizio alle ore 17:00.
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