Fattispecie corruttive, lobbies e traffico di influenze illecite

1 Fattispecie corruttive, lobbies e traffico di influenze illecite

Trani (BT), 20 Settembre 2013 – L’Associazione Culturale “Gens Nova” ha organizzato il convegno dal tema: “FATTISPECIE CORRUTTIVE, LOBBIES E TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE”.
Interventi di saluto: Avv. Francesco Logrieco, Presidente dell’Ordine degli Avvocati del Foro di Trani (BT) e Dott. Antonio Soldani, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani (BT).
Interventi di relazione: Dott. Michele Ruggiero, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani (“La concussione tra vecchia e nuova disciplina. Traffico di influenze illecite e attività di lobbing”); Prof. Avv. Antonio Maria La Scala, Penalista del Foro di Bari, Docente di Diritto Penale presso l’Università L.U.M. “Jean Monnet” di Casamassima (BA) nonché Presidente Nazionale dell’Associazione Gens Nova (“Corruzione in ambito commerciale, infedeltà patrimoniale e corruzione tra privati”).
Ha introdotto e moderato la Dott.ssa Maria Teresa Misino, Consigliere Nazionale Associazione Culturale Gens Nova.
Alla luce della recente modifica legislativa apportata dalla Legge n. 190/2012, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella P.A., tra le novità rilevanti introdotte dalla stessa al codice penale, si è discusso sulla fattispecie di reato del traffico di influente illecite, prevista e punita dall’art. 346 bis c.p.
La novità legislativa è frutto di un’armonizzazione posta in essere dallo Stato italiano, in relazione agli obblighi internazionali, disciplinati dall’art. 18 della Convenzione ONU di Merida contro la corruzione del 2003, ratificata ai sensi della legge del 03.08.2009 n. 116 e dall’art. 12 della Convenzione penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 1999, ratificata con la legge del 28.06.2012 n. 110. Trattasi di una fattispecie prodromica ai delitti di corruzione propria e in atti giudiziari ex art. 346 c.p.
La ratio sottesa è anticipare, la tutela penale a fatti che possono arrecare un grave pericolo di distorsione della pubblica funzione. Tale intervento legislativo si è mostrato necessario, anche per evitare una dilatazione eccessiva sia del delitto di corruzione, sia del reato di millantato credito, rischiando di ricadere in un’operazione analogica in malam partem, come noto vietata in materia penale.
L’art. 346 bis, comma 1, c.p. sancisce che: “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati ci cui agli art. 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.
La ragione giustificatrice della clausola di riserva, con cui esordisce la fattispecie in esame, mira ad evitare, nei casi in cui la mediazione sia effettivamente eseguita, un concorso di tutti i partecipi ai sensi del’art. 110 c.p. nei delitti di corruzione propria o in atti giudiziari. Resta, invece, configurabile un concorso tra l’art. 346 bis c.p. e l’art. 318 c.p.
Orbene, è opportuno soffermarsi sul concetto di “relazioni esistenti”; infatti, pur se dal mero tenore letterale della norma non è possibile carpire se il legislatore abbia voluto far riferimento a rapporti stabili o occasionali, palese è, invece, la volontà di equiparare l’influenza reale ad un’influenza solo falsamente rappresentata dal millantatore, quest’ultima punita dall’art. 346 c.p.
In ordine alla condotta incriminata, è opportuno precisare che, ai sensi della nuova fattispecie è punibile:
- sia il mediatore, che si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale, purché esso sia utilizzato come prezzo della mediazione, quindi a vantaggio del mediatore stesso (c.d. mediazione a titolo oneroso), ovvero come remunerazione diretta al pubblico ufficiale (c.d. mediazione a titolo gratuito);
- sia il finanziatore (c.d. compratore di fumo), considerato concorrente necessario nella fattispecie in esame; mentre, nel reato di millantato credito, non è punito, in quanto vittima dell’inganno realizzato dal mediatore.
Per ovviare al rischio di incriminare condotte eccessivamente anticipatorie di tutela e non lesive di beni giuridici penalmente rilevanti, il legislatore ha attribuito rilevanza penale esclusivamente alle mediazioni illecite, aventi ad oggetto atti contrari ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di atti d’ufficio.
Inoltre, un ulteriore aspetto, introdotto con il nuovo art. 346 bis c.p. attiene alla previsione di due tipi di aggravanti. E’, infatti, previsto un aumento di pena sia nel caso in cui il soggetto che “fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio” sia se “i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie”.
Ancora. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. Nel corso dell’evento è emerso che il delitto in oggetto presenta alcuni aspetti di criticità, in relazione ai quali è auspicabile un intervento del legislatore. In primis, sarebbe opportuno coordinare gli artt. 346 e 346 bis c.p., modificando il trattamento sanzionatorio, che al momento, punisce meno gravemente il traffico di influenze illecite, nonostante quest’ultimo arrechi un reale pericolo di distorsione della pubblica funzione, non sussistente, invece nel millantato credito.
In secondo luogo, sarebbe opportuno provvedere all’approvazione di una precisa regolamentazione delle attività di lobbyng, in quanto, ad oggi sussiste il rischio di punire anche quel traffico d’influenze abitualmente praticato da chi esercita professionalmente attività di rappresentanza di interessi particolari. Pertanto, solo in seguito alla predetta regolamentazione sarà agevole attribuire una corretta interpretazione ai concetti di “indebita” promessa di denaro o altro vantaggio patrimoniale, e mediazione “illecita”.
L’evento è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani e dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Trani con l’attribuzione di n. 04 crediti formativi e si è svolto presso la sede LU.M. – S.P. Andria-Trani (uscita Trani Nord), con inizio alle ore 16:00.